Art. 8.
(Disposizioni transitorie).

      1. I magistrati onorari in servizio alla data del 31 dicembre 2005 in qualità di giudici onorari di tribunale, di giudici onorari aggregati e di giudici di pace sono immessi, a domanda, nel ruolo dei magistrati di complemento con le funzioni di giudice di complemento a condizione che possiedano i requisiti necessari per l'accesso al ruolo di magistrato di complemento indicati alle lettere a), b), c), d),

 

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e) e f) del comma 2 dell'articolo 3 e sino alla concorrenza dei posti disponibili.
      2. I magistrati onorari in servizio alla data del 31 dicembre 2005 in qualità di vice procuratori onorari sono immessi, a domanda, nel ruolo dei magistrati di complemento con le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica di complemento a condizione che possiedano i requisiti necessari per l'accesso al ruolo di magistrato di complemento indicati alle lettere a), b), c), d), e) e f) del comma 2 dell'articolo 3 e sino alla concorrenza dei posti disponibili.
      3. I magistrati onorari che hanno presentato domanda ai sensi dei commi 1 e 2 sono invitati, in ordine di graduatoria, a indicare la sede di destinazione prescelta tra quelle disponibili individuate dal Consiglio superiore della magistratura, con diritto di precedenza all'interno del distretto della corte d'appello nella quale prestano servizio come magistrati onorari.
      4. Ai fini della formazione della graduatoria di cui al comma 3 si applicano i criteri indicati ai commi 3 e 4 dell'articolo 3.
      5. La graduatoria di cui al comma 3 ha una validità di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo quattro anni dalla medesima data di entrata in vigore, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore della magistratura, dichiara la riapertura dei termini per la presentazione di nuove domande di immissione nel ruolo di complemento e provvede all'aggiornamento della graduatoria di cui al citato comma 3.
      6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere nominati nuovi magistrati onorari in funzione di giudice onorario di tribunale, di vice procuratore onorario, di giudice onorario aggregato o di giudice di pace.
      7. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge come giudice onorario di tribunale, vice procuratore onorario, giudice onorario aggregato o giudice di pace, continuano ad essere addetti ai rispettivi uffici per non oltre dieci anni dalla medesima data di entrata in vigore, previa conferma dell'incarico
 

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alle singole scadenze previste dalle disposizioni di legge vigenti che li riguardano.
      8. Sino all'esaurimento della graduatoria di cui al comma 3, entro sette anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono banditi, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, con cadenza non superiore a due anni, tre o più concorsi per il reclutamento nel ruolo dei magistrati di complemento dei magistrati onorari che hanno presentato la domanda di cui ai commi 1 e 2. Il primo concorso è bandito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per non meno di 2.500 posti.